Domande & Risposte
In questa sezione pubblicherò più risposte possibili a domande e quesiti semplici che mi verranno posti dai visitatori del sito, in merito a chiarimenti su aspetti tecnici, a consigli e/o pareri di massima riguardanti i vari settori della pratica professionale in relazione all'esperienza acquisita.  La richiesta del parere telematico non ha carattere di consulenza professionale e non comporta informativa e studio particolare.  In ogni caso, non si assumono responsabilità per le soluzioni proposte, le quali devono essere sempre verificate da parte di chi ne deve farne uso.  Invece, per chiarimenti, pareri complessi e consulenze professionali varie, si invita a scrivere eventualmente all'indirizzo e-mail dello studio tecnico.   
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BUONGIORNO, VORREI SAPERE CHE MODULI DEVO COMPILARE E CHE PROCEDURA FARE PRCHE' DEVO SOSTITUIRE LE PORTE INTERNE DELLA MIA CASA, MI HANNO DETTO CHE POSSO USUFRUIRE DELL' IVA AGEVOLATA DEL 10% SENZA IL RECUPERO, PERO' SONO FERMA CON I LAVORI PERCHE' NON SO COSA FARE!!!

ATTENDO UNA VOSTRA RISPOSTA IN MERITO

GRAZIE
  L'aliquota Iva agevolata del 10% viene applicata alle opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia (le precisazioni riportano però la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande).  Se ritiene di rientrare tra una di queste tipologie di opere edilizie, chieda alla ditta fornitrice/esecutrice, tramite una dichiarazione, che nella fatturazione venga applicata l'aliquota Iva nella misura ridotta così come previsto dalla legge, accollandosi ogni responsabilità ed impegnandosi eventualmente al pagamento della differenza d'imposta, se dovesse venir meno il diritto a tale agevolazione. 
Lì, 3 aprile 2007.
 
In data 19/02/07 da "Il Sole 24 Ore" ho estratto il seguente articolo:
"Per le ritenute del 4% l'obbligo di versamento scatta solo per somme superiori ai 200 euro
Per semplificare la vita ai condomini e soprattutto agli amministratori il Ministero dell'Economia ha presentato un emendamento al DL Bersani sulle liberalizzazioni, che sospende l'obbligo di versamento della ritenuta 4% fino al raggiungimento dell'importo minimo di Euro 200,00 con effetto dal 1/1/2007.
Tale pagamento è comunque dovuto entro la prima scadenza utile appena raggiunto il minimo anzidetto."
Siamo ancora a livello di emendamento, oppure no ?
Dobbiamo versare all'erario anche solo 1 euro per condominio ?
Ed eventualmente le ritenute del 20% effettuate su prestazioni di Professionisti, entrano a far parte del cumulo minimo, oppure no ?
Mi interesserebbe, fra l'altro, ricevere le Vostre news sul mio indirizzo di posta.
Distinti saluti

Roberto Monini
  Condominio - Ritenuta del 4% senza minimo.
Ad oggi non è prevista nessuna soglia minima.  Infatti, nel maxiemendamento al decreto legge Visco-Bersani in votazione alla Camera (APPROVATO), non è contenuta nessuna soglia minima in merito alla ritenuta del 4% introdotta dalla Finanziaria su appalti e servizi condominiali a partire dal 1° gennaio 2007.  Si ricorda che il versamento va effettuato mediante modello F24, anche in via telematica, mentre la ritenuta operata dovrà poi essere certificata al percipiente ed esposta nel modello 770 del condominio.
Lì, 22 marzo 2007.
 
Sono cittadino italiano residente all'estero per lavoro (iscritto AIRE) e sto acquistando la prima casa in Italia, con l'intenzione di rientrarvi appena trovato un nuovo lavoro. Per poter usufruire della riduzione IVA AL 4% entro quanto tempo devo rientrare in Italia e se non lo facessi nei termini perdo ogni ulteriore possibilità di detrarre gli interessi passivi del mutuo dalla dichiarazione dei redditi?
  Chi è emigrato all’estero può acquistare un immobile in regime agevolato a prescindere dalla sua
ubicazione sul territorio nazionale.  Ovviamente, l’agevolazione spetta qualora sussistano gli altri requisiti previsti e, in particolare, a condizione che l’immobile sia acquistato come "prima casa".  Non è necessario per l’acquirente stabilire entro 18 mesi la residenza nel Comune in cui è situato l'immobile acquistato.  Ciò è quanto prevede l'Agenzia delle Entrate sulla propria guida n°5/2006 (pag. 18), aggiornata ad ottobre 2006.
Lì, 21 gennaio 2007.
 
Vorremmo sostituire le porte interne della casa in cui viviamo (Ia casa). E' possibile ussufruire per il 2007 della detrazione fiscale del 36 o 41 %. Grazie
  Tra i principali interventi sulle singole unità abitative, è ammessa la detrazione fiscale del 36% per la nuova installazione o sostituzione di porte blindate interne ed esterne e di tutti i serramenti esterni, mentre sulle parti condominiali è ammessa anche la riparazione delle porte interne, conservando materiali, colori e dimensioni, oltre alla riparazione di serramenti interni.  Ciò è quanto prevede la guida aggiornata al 2006 per le ristrutturazioni edilizie pubblicata dall'Agenzia delle Entrate.
Lì, 15 gennaio 2007.
 
Buongiorno. Non riesco a trovare risposte chiare sul mio quesito:

Nell'ottobre 2004 ho acquistato una casa (con i benefici prima casa) in un comune diverso dal mio e ne ho preso la residenza prima dei 18 mesi.

Oggi a distanza di due anni vorrei ricambiare la residenza in un altro comune dove posseggo una casa con mia madre senza vendere la casa acquistata nel 2004.

Posso farlo?
La ringrazio e distinti saluti
  Per usufruire delle agevolazioni per l’acquisto della "prima casa" NON È NECESSARIO CHE L’IMMOBILE ACQUISTATO SIA DESTINATO AD ABITAZIONE PROPRIA E/O DEI FAMILIARI, ma è sufficiente la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa e così sintetizzati: > l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l’acquirente svolge la propria attività principale; > l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare; > non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.  L’acquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto dell’immobile se: - le dichiarazioni rese nell’atto di acquisto sono false; - non trasferisce la residenza nel Comune ove è situato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto; - vende o dona l’abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non riacquista un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.  La decadenza dall’agevolazione comporta il recupero della differenza di imposta non versata e degli interessi nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% dell’imposta stessa.  Questo é quanto prevede la normativa vigente in materia.  Una semplice considerazione: se non ho interpretato male, é vincolata la residenza, ma non è necessario che l’immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari.  Forse é il caso di girare l’interrogativo direttamente all’Agenzia delle Entrate per una pronuncia risolutiva.
Lì, 10 gennaio 2007.
 


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