News
Questa sezione contiene novità nel settore dell'edilizia in generale, normative di maggiore interesse, elenco di notizie, informazioni e curiosità varie.
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ABOLITO OBBLIGO CERT. ENERGETICA E CONF. IMPIANTI
giovedì 28 agosto 2008: Menù "News" per approfondimento
La legge n. 133 del 6 agosto 2008 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 21 agosto.  A breve, quindi, entreranno in vigore le novità in merito agli obblighi previsti in caso di compravendita di immobili.  Le novità più significative riguardano l’abolizione dell’obbligo sia del certificato energetico dell’edificio che dell’attestato di conformità per gli impianti.  Infatti, con la legge sopra citata recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" viene eliminato l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari.  Così, anche nel caso di locazione dell’immobile non è più d’obbligo mettere a disposizione dell’affittuario l'attestato di certificazione energetica.  L’articolo 35 della legge abroga gli obblighi previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del Dlgs 192/2005, relativi alle sanzioni.  Cancellato anche l’obbligo di allegare ai contratti di compravendita o di locazione di immobili usati la "dichiarazione di conformità" degli impianti, previsto dall’articolo 13 del DM 37/2008 relativo all’installazione degli impianti all'interno degli edifici.  Entro il 2009 saranno rivisti tutti i regolamenti in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici, all’insegna della semplificazione degli obblighi e sarà pure rivisto il sistema dei controlli e delle sanzioni.
Nazionale

CESSIONE INFRAQUINQUENNALE ABITAZIONE PRINCIPALE
giovedì 12 giugno 2008: Menù "News" per approfondimento
Chiarimenti in merito alla tassazione delle plusvalenza derivante dalla cessione infraquinquennale dell'abitazione principale; l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 219/E del 30.05.2008 allegata, precisa che la plusvalenza derivante dalla vendita di un appartamento ricavato dal frazionamento dell'immobile adibito ad abitazione principale, non concorre alla formazione della base imponibile a condizione che risulti soddisfatto il requisito della destinazione degli stessi ad abitazione principale per la maggior parte del periodo intercorrente tra la data d'acquisto dell'immobile originario e quella in cui ciascuno appartamento viene venduto.
Nazionale

Risoluzione Ag.Entrate N. 219/E del 30 maggio 2008  (71 KB)Download
IMPIANTI IMMOBILI: GARANZIA ANCHE TACITA
venerdì 25 aprile 2008: Menù "News" per approfondimento
Le indicazioni del Ministero

Dopo l’entrata in vigore del decreto n. 37/2008 sugli impianti, il Ministero per lo Sviluppo Economico provvede a fornire le prime indicazioni per l’attuazione della nuova normativa.  In particolare viene sottolineato che il decreto si occupa di regolamentare la realizzazione di impianti nuovi o il rifacimento di vecchi impianti: non si obbliga nessuno alla messa a norma degli impianti non conformi e a procurarsi i documenti di cui non si dispone.  Regole specifiche interessano i trasferimenti dei fabbricati dotati di quegli impianti.

Nazionale

SICUREZZA IMPIANTI, NUOVE NORME COMPRAVENDITE
mercoledì 23 aprile 2008: Menù "News" per approfondimento
Compravendite immobiliari: dal 27 marzo é scattato l'obbligo di garanzia sulla conformità degli impianti a carico del venditore.

Il decreto del ministero dello Sviluppo del 22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2008, ha introdotto nuove norme sulla sicurezza degli impianti con un vastissimo spettro di applicazione: la nuova normativa riguarda, infatti, tutti gli impianti elettrici ed elettronici (compresi gli antifurto), qualunque sistema di automazione domestica (come i cancelli elettrici), gli impianti del gas (comprese le canne fumarie), quelli radiotelevisivi, gli impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili e gli impianti antincendio.  Tra le numerose novità introdotte dal decreto, ve n'è una che riguarda direttamente la compravendita immobiliare.  L'art. 13, II comma, prevede, infatti: "L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6.  Copia della stessa documentazione é consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile".  In sintesi, a partire dal 27 marzo 2008, tutti i contratti di trasferimento di beni immobili (compravendite, donazioni, permute, ecc.) dovranno contenere una garanzia del venditore sulla conformità degli impianti e, salvo espresso patto contrario, ad essi dovrà essere allegata una dichiarazione di conformità (rilasciata dall'impresa che ha installato gli impianti) oppure, nel caso di impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto, una dichiarazione di rispondenza resa da un professionista iscritto all'albo professionale inerente alle specifiche competenze tecniche richieste (ex art. 7, VI comma).  Analoghe garanzie e dichiarazioni dovranno essere consegnate a chiunque utilizzi a qualsiasi titolo l'immobile (ossia, ad esempio, al conduttore e al titolare di un diritto di usufrutto o di abitazione).  Bisogna subito osservare che la nuova normativa non è affatto chiara ed ha generato non pochi dubbi e perplessità.  Al riguardo, l'ufficio legislativo del Ministero ha precisato: 1) che il venditore deve garantire la conformità degli impianti in relazione alle norme vigenti all'epoca in cui essi furono realizzati - in particolare, ai sensi dell'art. 6, VI comma, gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA; 2) che contrariamente a quanto pensavano taluni, l'obbligo di garanzia non è mai derogabile, a prescindere dal tempo della realizzazione degli impianti.  Quest'ultima precisazione introduce una novità importante: finora, tutti i contratti di compravendita di immobili, non di nuova costruzione, contenevano una clausola ai sensi della quale la cessione avveniva "nello stato di fatto" in cui l'immobile si trovava, e, quindi, a prescindere dalla conformità degli impianti.  In pratica, in forza di tale clausola, l'acquirente si impegnava a non richiedere (né, successivamente, a lamentare) che gli impianti fossero messi a norma.  Tutto ciò, a partire dal 27 marzo, non sarà più possibile (e i notai dovranno far presto ad aggiornare i loro formulari).  La nuova normativa, se, da un lato, garantisce maggiormente l'acquirente, dall'altro, pone non pochi oneri a carico del venditore, il quale, d'ora in avanti, dovrà farsi carico di tutte le spese relative alle indagini tecniche volte ad accertare la data di realizzazione degli impianti e la loro conformità o meno alle norme vigenti in tale data.

Nazionale

SCONTO 55%: 90 GIORNI PER INVIO DOCUMENTAZIONE
lunedì 21 aprile 2008: Menù "News" per approfondimento
Risparmio energetico. Un decreto del ministro dell'Economia rivede le regole per la gestione del bonus. Da quest'anno comunicazione entro tre mesi da fine lavori.

Gli interventi sul risparmio energetico che termineranno tra il 2008 e il 2010 dovranno essere comunicati all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori e non entro il 28 febbraio dell'anno successivo.  Il nuovo termine vale anche per le opere iniziate e non terminate nel 2007, per le quali si dovrà fare un unico invio dopo la fine dei lavori.  In questi casi, i bonifici effettuati dai privati nel 2007 potranno comunque rientrare tra le spese detraibili al 55% nel 730-2008 o nel modello Unico PF 2008, a patto che il contribuente attesti che i lavori non sono ancora ultimati.  A chiarirlo é il decreto del ministro dell'Economia 7 aprile 2008, in corso di pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale», che ha integrato il decreto 9 febbraio 2007.  Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, comprese quelle riguardanti la prosecuzione di interventi iniziati nel 2007, la documentazione completa dovrà essere inviata all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, solo telematicamente, (attraverso il sito www. acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2008).  Dovranno essere trasmessi i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica (o di qualificazione energetica) e la scheda informatica allegata alla lettera 'E' del decreto 19 febbraio 2007.  Solo per la sostituzione di finestre e l'installazione di pannelli solari effettuati a partire dal 2008 l'attestato non é richiesto.  In questo caso, si utilizzerà la nuova scheda informativa di cui all'allegato 'F' del decreto.  La comunicazione potrà essere spedita tramite raccomandata con ricevuta semplice solo se la complessità dei lavori eseguiti non troverà adeguata descrizione negli schemi predisposti dall'Enea o se la scadenza della presentazione é precedente al 30 aprile 2008.  L'invio deve avvenire entro 90 giorni, ma non é stato specificato da quando parte questo termine.  Nel primo caso, i 90 giorni dovrebbero partire dalla fine dei lavori, mentre nel secondo dal 30 aprile 2008 e non dalla data di entrata in vigore del decreto 7 aprile 2008.  Considerando che la correzione dei parametri energetici per gli interventi su coperture e pavimenti é avvenuta a fine 2008, con effetto dal 1° gennaio 2007, il decreto 7 aprile 2007 ha concesso di inviare la relativa documentazione all'Enea entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa é stata sostenuta.  Nel caso di mera prosecuzione di un intervento della stessa categoria effettuato sullo stesso immobile, per determinare il limite massimo dell'investimento, devono essere considerate anche le opere che sono state agevolate negli anni precedenti.  Per gli interventi di generale riqualificazione energetica di edifici ovvero su strutture opache verticali (cappotti), orizzontali (pavimenti e coperture) e su finestre, i parametri di risparmio energetico da considerare sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori e non quelli in vigore alla fine degli stessi.  Pertanto, per le opere iniziate nel 2007 si applicano i parametri previsti nella Finanziaria 2007 (articolo 1, commi 344 e 345 della legge 296/06), mentre per i lavori iniziati dal 2008 si applicano quelli indicati nel decreto del ministero dello Sviluppo economico 11 marzo 2008.  Se l'unità immobiliare residenziale sulla quale sono effettuate le opere agevolate viene trasferita per atto tra vivi, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica.  In caso di decesso dell'avente diritto, il beneficio viene trasferito interamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.  In entrambi i casi, l'acquirente o l'erede possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua.  Nulla é stato detto riguardo alle unità immobiliare non residenziali.  Il decreto ha, infine, trattato le nuove agevolazioni che dal 2008 riguardano «le spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009» e «la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia».

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